L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al provvedimento n. 527125/2018 riguardante le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che erogano servizi di pubblica utilità. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, sono state definite le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti nello Stato utilizzando il Sistema di interscambio.
Le fatture elettroniche possono essere scartate se i dati del cessionario/committente non contengono un codice fiscale valido in Anagrafe Tributaria. Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto disposizioni specifiche per consentire agli operatori di servizi di pubblica utilità di emettere fatture elettroniche per consumatori finali con contratti precedenti al 1° gennaio 2005 e senza codice fiscale identificativo. Il provvedimento n. 527125/2018 ha previsto la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali all’Agenzia delle entrate per l’emissione delle fatture elettroniche.
Il nuovo provvedimento n. 278182/2024 stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali sarà effettuata esclusivamente tramite un nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Questo si propone di semplificare il processo per gli operatori di servizi di pubblica utilità e ottimizzare l’acquisizione dei codici da parte dell’Agenzia delle entrate.